Con la pubblicazione della Legge n. 74 del 23 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale (n. 118 del 23 maggio 2025), il Decreto-Legge n. 36 del 28 marzo 2025 è stato ufficialmente convertito in legge, introducendo alcune importanti modifiche in materia di cittadinanza. Il testo, approvato in via definitiva alla Camera il 20 maggio 2025, interviene su aspetti rilevanti per chi rivendica la cittadinanza italiana per discendenza.

L’impianto normativo generale resta quello della Legge n. 91 del 1992, fondata sul principio dello ius sanguinis, cioè la trasmissione della cittadinanza per linea di sangue. Tuttavia, con il nuovo intervento normativo, si punta ad integrare questo principio con il requisito di un legame reale e attuale con la comunità nazionale, come spiegato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (AS 1432).


✈️ Nascita all’estero: cittadinanza non più automatica

Secondo l’articolo 1, comma 1 della legge, chi nasce all’estero e possiede un’altra cittadinanza non acquisisce più automaticamente la cittadinanza italiana. Questo vale anche per i nati all’estero prima dell’entrata in vigore di questa norma.
Restano comunque escluse da questa novità alcune situazioni specifiche, per le quali si continueranno ad applicare le norme precedenti:

  • Se la cittadinanza italiana è stata già riconosciuta, oppure se è stato fissato un appuntamento per la domanda entro il 27 marzo 2025;
  • Se l’accertamento della cittadinanza è avvenuto tramite una sentenza giudiziaria, a seguito di un ricorso presentato entro il 27 marzo 2025;
  • Se uno dei genitori o dei nonni aveva soltanto la cittadinanza italiana;
  • Se uno dei genitori o adottanti ha vissuto legalmente e senza interruzioni in Italia per almeno due anni dopo l’acquisizione della cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio.

👶 Minori stranieri o apolidi: nuove possibilità di acquisizione

L’articolo 1, commi 1-bis e 1-ter, introduce una nuova modalità di acquisizione della cittadinanza per i minori stranieri o apolidi con ascendenza italiana. In particolare, il minore diventa cittadino italiano non per nascita, ma per beneficio di legge, se:

  • I genitori o il tutore dichiarano la volontà di far acquisire la cittadinanza italiana al minore;
  • Dopo tale dichiarazione, il minore risiede legalmente e in modo continuativo in Italia per almeno due anni;

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata entro un anno dalla nascita o dal riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano.
Se il minore acquisisce la cittadinanza ma possiede anche un’altra nazionalità, ha la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni.

Il comma 1-quater specifica, inoltre, che il figlio minorenne di un cittadino che acquisisce la cittadinanza può beneficiarne solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni consecutivi, oppure dalla nascita se ha meno di due anni.


⚖️ Prove ammesse nei contenziosi sulla cittadinanza

L’articolo 1, comma 2, stabilisce nuove regole in merito alle controversie giudiziarie sull’accertamento della cittadinanza.
In questi procedimenti:

  • Non sono ammessi il giuramento né le testimonianze orali, salvo i casi in cui la legge li preveda espressamente;
  • Chi chiede il riconoscimento della cittadinanza ha l’onere di dimostrare che non sussistono motivi ostativi all’acquisto o al mantenimento della cittadinanza italiana.

👷‍♂️ Accesso semplificato al lavoro in Italia per discendenti di italiani

Con l’articolo 1-bis, comma 1, si introduce una corsia preferenziale per l’ingresso in Italia per motivi di lavoro per gli stranieri residenti all’estero che:

  • Sono discendenti di cittadini italiani;
  • Sono cittadini di Paesi riconosciuti come di “storica emigrazione italiana”;

Questi individui potranno entrare in Italia fuori dalle quote stabilite dal decreto flussi. L’elenco dei Paesi interessati sarà definito tramite un decreto interministeriale.


🛂 Concessione della cittadinanza: residenza ridotta a due anni

Sempre all’articolo 1-bis, comma 2, la legge stabilisce che lo straniero figlio o nipote di cittadino italiano per nascita potrà ottenere la cittadinanza italiana dopo solo due anni di residenza legale in Italia, invece dei tre previsti finora.


🔁 Riacquisto della cittadinanza per ex cittadini

Infine, l’articolo 1-ter disciplina il riacquisto della cittadinanza per chi l’ha perduta in base a disposizioni della Legge n. 555 del 1912.
Potranno riottenere la cittadinanza italiana coloro che:

  • Sono nati in Italia, oppure
  • Vi hanno risieduto per almeno due anni consecutivi,

purché presentino una dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.


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Aisha Barbara Farina, MCIL, Chartered Linguist, Paralegal
Director

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